Art. 1.
(Incompatibilità).

      1. Nessuno può ricoprire contemporaneamente più di una delle seguenti cariche:

          a) parlamentare;

          b) Ministro;

          c) Sottosegretario di Stato;

          d) membro del Parlamento europeo;

          e) presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale;

          f) presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale;

          g) sindaco, assessore o consigliere comunale.

      2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono più di una delle cariche indicate nel comma 1 devono esercitare l'opzione per una sola tra esse nel termine di trenta giorni dalla medesima data.