1. Nessuno può ricoprire contemporaneamente più di una delle seguenti cariche:
a) parlamentare;
b) Ministro;
c) Sottosegretario di Stato;
d) membro del Parlamento europeo;
e) presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale;
f) presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale;
g) sindaco, assessore o consigliere comunale.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono più di una delle cariche indicate nel comma 1 devono esercitare l'opzione per una sola tra esse nel termine di trenta giorni dalla medesima data.